Regolamento
Il presente regolamento comprende 8 articoli il cui rispetto sarà soggetto al controllo dell’apposita commissione.

Articolo 1 Le merceologie accettate seguiranno la regola della qualifica del venditore:

il soggetto privato potrà vendere oggetti usati, vecchi, antichi di proprietà che non superino il valore unitario di 258,23 euro (vecchie 500.000 £) e oggetti prodotti dal proprio ingegno purchè non si tratti di bigiotteria e/o simili.
Il soggetto con partita iva potrà commercializzare esclusivamente oggetti vecchi ed antichi, e sarà vietata la vendita di abbigliamento, scarpe, calzature, intimo e tutte le merceologie tipiche dei mercati rionali.
Il gestore ha facoltà di sospendere la vendita degli articoli che a suo insindacabile giudizio, vadano contro il regolamento del mercatino e non offrano sufficienti garanzie di sicurezza e lecita provenienza.
Il gestore per assicurare che non siano messe in vendita merci di illecita provenienza, auspica la presenza di organi di controllo in grado di contrastare coloro che, pur di procurare profitto, tentino di vendere cose provenienti da illecito e pertanto incorreranno nelle pene previste dall’art. 648 del Codice Penale. 

Articolo 2 Categorie di operatori

Sono autorizzati alla vendita i soggetti privati, collezionisti e hobbisti.
Possono partecipare tutti gli antiquari che ne fanno domanda con prelazione sugli altri.

Articolo 3 Giorno orario e luogo e modalità di svolgimento della “Fortuna in soffitta”

Il Mercatino si svolge nella giornata del sabato dalle 6,00 alle 13,00, nell’ambito dell’area prevista insieme all’Amministrazione Comunale.
Si lavorerà con la tecnica europea del mezzo di trasporto dietro al banco.
Si lavorerà in qualsiasi condizione di tempo; sarà a cura dell’operatore organizzarsi con gazebi in caso di pioggia e di neve per poter operare in sicurezza.
Non è previsto l’annullamento del Mercatino. 

Articolo 4 Articolazione degli spazi espositivi

Le dimensioni frontali e di profondità di ogni posteggio sono fissate, in relazione alla disponibilità di spazio pubblico, con provvedimento del gestore.
Le dimensioni degli spazi non potranno essere superiori ai 6 metri in larghezza e 4 metri in profondità.
Tra un banco e l’altro dovranno esserci 50 cm di spazio e se vi saranno due file lo spazio intermedio non dovrà essere inferiore ai 3,5 metri.
Il gestore potrà modificare a suo piacimento il numero degli spazi e la relativa ripartizione degli operatori.

Articolo 5 Richiesta di partecipazione

I soggetti interessati devono presentare al gestore richiesta di partecipazione al Mercatino in qualità di hobbisti, se sono hobbisti in qualità di imprese, se hanno la partita iva.
Le richieste dovranno contenere:
I dati anagrafici ed il codice fiscale;
l’impegno ad osservare le disposizioni del presente Regolamento e quelle di pubblica sicurezza relative al commercio di cose antiche o usate;
l’impegno a non mettere in vendita merci espressamente vietate dalla legge o dal presente Regolamento. Il gestore fornisce agli operatori un opuscolo informativo contenente le prescrizioni del presente Regolamento nonché le proprie regole interne.
I criteri di formazione della graduatoria dopo il terzo mese di esistenza del Mercatino, sono determinati dal gestore in base ai seguenti criteri di priorità:
Bellezza del banco e varietà degli articoli venduti con rispetto alle problematiche di decoro del Mercatino;
 maggior numero di presenze maturate nel Mercatino;
ordine di prenotazione telefonica della richiesta o di invio tramite posta elettronica all’indirizzo email del Mercatino.
principio di rotazione tra gli operatori per la disposizione negli spazi.
avranno il posto fisso solo coloro che effettueranno un abbonamento per tutte le manifestazioni previste fino al 31 dicembre 2013, a partire dal 6 luglio, altrimenti si dovrà seguire la regola del chi primo arriva per primo occuperà il posteggio libero.
d) La prenotazione per i soggetti “di spunta” avverrà tramite centralino telefonico, il sabato     precedente il giorno di esposizione dalle ore 10,00 alle ore 11,00 oppure attraverso posta elettronica entro non oltre le ore 13,00 del sabato precedente la manifestazione. I numeri telefonici di riferimento e l’indirizzo di posta saranno esposti in modo visibile dal gestore.
 L’operatore è tenuto ad un comportamento responsabile e civile sia verso i suoi colleghi che verso gli organizzatori e loro collaboratori. In caso contrario saranno penalizzati con la revoca del posto.

Articolo 6 Modalità di svolgimento

a) L’accesso e lo stazionamento dei veicoli da trasporto all’interno dell’area del Mercatino è consentito solo per le operazioni di carico e scarico di oggetti voluminosi, salvo che i mezzi costituiscano parte integrante del banco di vendita. In ogni caso l’ingombro totale, comprensivo dello spazio occupato dall’automezzo non deve essere superiore alle dimensioni del posteggio assegnato; le operazioni di scarico devono essere completate entro le ore 8.00, dopodiché tutti i mezzi che non fanno parte del posto assegnato devono essere parcheggiati all’esterno.
b) Gli operatori sono responsabili dei danni da loro cagionati all’area, agli altri operatori e ai frequentatori del Mercatino. Sono inoltre tenuti ad improntare l’attività di vendita a criteri di trasparenza, oltre ad essere direttamente responsabili in merito all’eventuale provenienza illecita dei beni posti in vendita.
c) Al momento della chiusura del Mercatino, l’operatore è tenuto a lasciare il suolo assegnato libero da residui di ogni sorta. È vietata la manomissione della segnaletica, del suolo, della piantumazione e di qualsiasi altro elemento di arredo urbano.
d) Il gestore contribuisce con propri addetti alla sicurezza del Mercatino, vigila sul corretto andamento delle attività di vendita e scambio e collabora con la Polizia Locale per assicurare il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

Articolo 7 Revoca del posteggio

1) L’assegnazione del posteggio è sospesa, a cura del gestore, in caso di ripetute infrazioni alle norme regolamentari e alle leggi vigenti o alle disposizioni del presente regolamento.
2) Il posteggio è revocato, a cura del gestore:
a) qualora l’operatore, nel corso dell’anno solare, totalizzi un numero di assenze non giustificate superiore a 6, salvo motivazioni riconducibili a malattia, gravidanza o prestazioni di servizio militare e civile;
b) qualora l’operatore ripetutamente non avvisa, di persona o telefonicamente, il gestore della eventuale assenza;
c) qualora l’operatore metta in vendita oggetti che, a giudizio del gestore, deturpano il decoro del Mercatino.
f) In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, per fatto non imputabile all’operatore, il gestore provvede ad individuare una soluzione alternativa nell'ambito dei posteggi disponibili nel mercato o mediante istituzione di un nuovo posteggio nell’area di mercato, ove possibile.
Articolo 8 Assegnazione posteggi non occupati
a) Il gestore provvede a coprire i posteggi eventualmente vacanti, attingendo in primo luogo alla lista di aspiranti. Dopo le ore 7.30 il gestore provvede a coprire i posteggi eventualmente vacanti attingendo dalla lista di spunta.

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